DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1729
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione, Visti gli articoli 11, e 13, della legge 25 giugno 1865, N. 2339;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla marina, militare nel comune di Torretta, in provincia di Palermo, nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica, utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni verranno incominciate e compiute e' stabilito rispettivamente in quattro mesi e tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le opere di cui al precedente art. 1 dovranno iniziarsi e ultimarsi rispettivamente entro sei mesi e due anni sempre dalla suddetta data.
SEGNI ANDREOTTI Visto il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 86 - VILLA
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