DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1963, n. 1759
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, numero 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967;
Veduta la legge 2 agosto 1957, n. 699;
Ritenuta l'opportunita' di determinare le materie di insegnamento e di adottare nuovi orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Gli orari ed i programmi di insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia sono sostituiti, con effetto dallo anno scolastico 1963-64, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Art. 2
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 12. - VILLA
Allegato
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