DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1760
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 3 luglio 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Psichiatria in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 60. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 1
Rep. n. 344 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Psichiatria presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantatre, addi' 3 del mese di luglio in una sala dell'Universita' degli studi di Torino (via Giuseppe Verdi, 8), innanzi a me, dott. Adolfo Lolli, direttore di sezione, funzionario delegato ai rogiti, con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962, con rinuncia di comune accordo tra le parti e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, sono personalmente comparsi i signori: 1) Allara prof. Mario, nato a Torino il giorno 8 agosto 1902, ed ivi residente, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, a quest'atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' in data 23 gennaio 1963; 2) Grosso prof. Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906, ed ivi residente, quale presidente della Giunta provinciale di Torino a quest'atto autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale di Torino in data 3 aprile 1963 ratificata dal Consiglio provinciale in data 25 maggio 1963 ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 23 aprile 1963; 3) Ricaldone prof. Paolo, nato a Mirabello Monferrato il 9 maggio 1885 e residente a Torino, nella sua qualita' di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino e suo legale rappresentante, assistito dal dott. Angelo Colombo, nato a Torino il 29 luglio 1905, direttore generale della Cassa di risparmio di Torino, a questo atto autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino in data 8 maggio 1963. I detti comparenti della cui identita' e capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, dichiarano di avere piena conoscenza delle deliberazioni suindicate, che, per la loro espressa volonta' e con il mio consenso, non vengono lette e vengono allegate in copie autentiche al presente atto, rispettivamente sotto le lettere A), B), C); Premesso a) che lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1118, e successive modificazioni, comprende la psichiatria fra gli insegnamenti previsti per il corso di laurea in medicina e chirurgia e che l'insegnamento predetto svolto attualmente per incarico; b) che, in conseguenza della grande importanza sociale che assume anche in Italia la psichiatria, disciplina il cui potenziamento si rivela sempre piu' necessario, l'Amministrazione provinciale e la Cassa di risparmio di Torino hanno deliberato di promuovere, mediante versamento in quote uguali, il finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato al suddetto insegnamento; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia con deliberazione in data 11 gennaio 1962, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' con deliberazione in data 23 gennaio 1963, il Senato Accademico con deliberazione del 23 febbraio 1962, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di psichiatria. Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto appresso: Art. 1. La Provincia di Torino e la Cassa di risparmio di Torino, affinche' presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino venga attuato con cattedra di ruolo l'insegnamento di "Psichiatria", si impegnano a versare, in parti uguali, all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo; b) L. 760.000 (settecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere, a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in un'unica soluzione, all'atto della nomina o del trasferimento del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore ai quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Provincia di Torino e la Cassa di Risparmio di Torino si obbligano ad elevare, assumendone il carico in parti uguali, il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio, e conseguentemente, e, in proporzione ed in ugual misura per ciascuno degli Enti, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiore onere allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore di professori universitari, gli Enti predetti si impegnano altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza e sempre in ugual misura per ciascuno di essi, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di psichiatria. L'Universita' di Torino versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, lettera b), per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni 20 dalla decorrenza della nomina o del trasferimento del primo titolare della cattedra di psichiatria e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessate, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle suddette condizioni, il posto di professore di ruolo di psichiatria si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Torino-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa, al sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). E' richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto scritto dai persona di mia fiducia, e l'ho letto ai comparenti, i quali su mio interpello, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e con me lo sottoscrivono in calce, firmando anche nel margine dei fogli non contenenti le firme finali. Occupa 2 fogli, pagine intere 7 piu' righe 9 della 8ª pagina, firme comprese. Il presente atto e redatto in un originale ed una copia per l'uso della parte. F.to Mario ALLARA; F.to Giuseppe GROSSO; F.to Paolo RICALDONE F.to Angelo COLOMBO; F.to Adolfo LOLLI, ufficiale rogante. Registrato a Torino, addi' 4 luglio 1963 al n. 79, vol. 31 Atti pubblici amministrativi - Esatte lire gratis. Torino, addi' 6 luglio 1963 L'ufficiale rogante: Adolfo LOLLI
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