DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1767

Type DPR
Publication 1963-08-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 14 settembre 1962, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.

Art. 3

I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in lire 1.700.000 (unmilionesettecentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 340.000 (trecentoquarantamila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi ai trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963

Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 42. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 1

Repertorio n. 156 Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova. L'anno millenovecentosessantadue, a questo di quattordici del mese di settembre, in Genova, in una sala del Rettorato dell'Universita' degli studi, via Balbi n. 5, innanzi a me dottor Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Universita' stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. avv. Carlo Cereti, fu Fausto, da Genova, nella sua qualita' di Rettore dell'Universita' degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Universita' alla stipulazione del suddetto atto, con delibera in data 23 luglio 1962; on. avv. Renato Morelli, di Vincenzo, da Campobasso, nella sua qualita' di presidente dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione del predetto Ente alla stipulazione del presente atto, con delibera in data 8 marzo 1962; avv. Paolo Rogger, nato a Treviso il 17 giugno 1909, nella sua qualita' di direttore compartimentale per la Liguria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche egli espressamente delegato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con delibera dell'8 marzo 1962; i quali dando esecuzione a precedenti accordi Premesso a) che per il normale funzionamento della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali si e' reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente; b) che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'intento di concorrere al sempre maggiore sviluppo degli studi in quelle discipline mediche che possono interessare particolarmente l'attivita' dell'Ente, ha deliberato di convenzionare un posto di assistente di ruolo alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Genova, con rispettive deliberazioni del 15 giugno e del 23 luglio 1962, hanno deliberato, nell'ambito della rispettiva competenza, di accettare, con il piu' vivo compiacimento, la liberalita' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e hanno approvato all'unanimita' lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti; Tutto cio' premesso, detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti suindicate, la seguente convenzione: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Genova e' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente universitario ordinario da assegnare alla cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali, in aggiunta a quelli assegnati alle predette Facolta' e cattedra. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del suddetto posto di assistente ordinario saranno quelli previsti dalle leggi vigenti sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 2

Art. 2. L'I.N.A.I.L. si obbliga a versare, in due rate semestrali uguali e anticipate, all'Universita' degli studi di Genova, per il finanziamento del posto di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.700.000 (unmilionesettecentomila).

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo spettante al titolare del posto di cui trattasi dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'I.N.A.I.L. si obbliga a integrare il contributo stesso fino a raggiungere l'ammontare del suddetto trattamento economico annuo. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il ripetuto trattamento avra' superato la spesa annua di L. 1.700.000.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 4

Art. 4. L'I.N.A.I.L. si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 340.000 (trecentoquarantamila) annue, pari al 20 per cento dei contributo di cui allo art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto di assistente di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione e anche nel successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa. Il predetto Istituto si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata dalla data stessa di concessione degli eventuali miglioramenti economici a favore degli assistenti ordinari universitari.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato, a: a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto di assistente ordinario; b) versare annualmente allo Stato la somma di lire 340.000 che le verra' corrisposta dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione; c) destinare a dotazione della cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2, e la somma integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti i tre casi suddetti il posto di assistente ordinario si intendera' senz'altro soppresso e il titolare del posto stesso cessera' immediatamente dal servizio.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' vigore per dieci anni, a decorrere dalla data di nomina dell'assistente ordinario, e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' di Genova-art. 8

Art. 8. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Genova, e' esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa sara' esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' la approvazione e istituira' il posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di sei facciate e 17 righe da persona di mia fiducia, viene letto dai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopodiche' viene cosi' firmato: Carlo Cereti, in detta qualita' Renato Morelli Paolo Rogger Mario Alburno, rogante Registrato a Genova, addi' 3 ottobre 1962, mod. 71 M.E., n. 2373. Atti pubblici. Esatte lire gratis. Il Direttore: (firma illeggibile)

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