DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1768

Type DPR
Publication 1963-10-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni;

Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia.

Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere.

Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno:

a)

superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari.

Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovra' vertere sulla stessa;

b)

superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari;

c)

sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica;

d)

presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovra' essere scelto agli inizi del primo anno di corso.

Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori:

Archeologia;

Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti fondamentali:

Antichita' greche e romane;

Archeologia cristiana;

Etruscologia ed archeologia italica;

Numismatica;

Paletnologia;

Topografia dell'Italia antica.

Sono insegnamenti complementari:

Critica d'arte;

Paleografia e diplomatica;

Storia greca;

Storia romana.

Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926,numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1632, e successive modificazioni; Vedute le Proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita', anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso. Dopo l'art. 187, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia. Art. 188. - Al corso biennale di perfezionamento in Archeologia possono iscriversi i laureati in Lettere. Art. 189. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in Archeologia dovranno: a) superare due esami biennali nelle materie obbligatorie della Scuola e un terzo, pure biennale, scelto fra gli insegnamenti fondamentali o complementari. Ove l'iscritto scelga per la dissertazione prescritta per il conseguimento del diploma di specializzazione una disciplina fondamentale o complementare, il terzo esame biennale dovra' vertere sulla stessa; b) superare tre esami annuali scelti fra le discipline fondamentali e complementari; c) sostenere una prova scritta consistente in traduzioni, con l'uso del dizionario, dal greco antico e da due lingue moderne, di brevi passi riguardanti l'arte antica; d) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline della Scuola. Il tema, dovra' essere scelto agli inizi del primo anno di corso. Art. 190. - Sono corsi biennali obbligatori: Archeologia; Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti fondamentali: Antichita' greche e romane; Archeologia cristiana; Etruscologia ed archeologia italica; Numismatica; Paletnologia; Topografia dell'Italia antica. Sono insegnamenti complementari: Critica d'arte; Paleografia e diplomatica; Storia greca; Storia romana. Art. 191. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazione del Consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio della Archeologia.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1963

Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 30. - VILLA

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