LEGGE 31 ottobre 1963, n. 1781
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14 dicembre 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 26 della Convenzione stessa. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Convenzione - art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni. (Roma, 14 dicembre 1962). CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA RELATIVA ALLA SICUREZZA SOCIALE Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, animati dal desiderio di adattare le relazioni esistenti tra l'Italia e la Svizzera nel campo delle assicurazioni sociali agli sviluppi avvenuti nella legislazione dei due Stati, hanno deciso di concludere una Convenzione che sostituira' quella del 17 ottobre 1951 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana Il signor Giuseppe Lupis, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, Roma, Il Consiglio federale svizzero Il signor Arnold Saxer, incaricato degli Accordi internazionali in materia di assicurazioni sociali, Berna, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. La presente Convenzione si applica: a) in Svizzera: i) alla legislazione federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti; ii) alla legislazione federale sull'assicurazione invalidita'; iii) alla legislazione federale sull'assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e di malattie professionali; iv) alla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini. b) in italiana: i) alla legislazione sull'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, ivi compresi i regimi speciali sostitutivi, per determinate categorie di lavoratori, del regime generale; ii) alla legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; iii) alla legislazione sugli assegni familiari. 2. La presente Convenzione si applica anche alle leggi e ai regolamenti che codificano, modificano o completano le legislazioni elencate al primo paragrafo del presente articolo. Essa si applichera' ugualmente: a) alle leggi e ai regolamenti concernenti un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreche' un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti; b) alle leggi e ai regolamenti che estenderanno i regimi esistenti a categorie nuove di beneficiari, sempreche' non vi sia al riguardo opposizione della Parte interessata, notificata al Governo dell'altra Parte entro tre mesi dalla pubblicazione di tali atti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri godono della parita' di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'articolo 1.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri che possono avanzare diritti a prestazioni in base alle legislazioni sulle assicurazioni sociali di cui All'articolo 1, ricevono dette prestazioni integralmente e senza limitazione alcuna finche' risiedono sul territorio di una delle Parti contraenti. Con le stesse riserve dette prestazioni sono accordate dall'una delle parti contraenti ai cittadini dell'altra Parte residenti in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura come ai propri cittadini residenti in questo paese.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. La legislazione applicabile e' di regola quella, della Parte contraente sul cui territorio viene esercitata la attivita' determinante ai fini dell'assicurazione. 2. Nei casi in cui, per le attivita' esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Il principio stabilito all'articolo 4, 1° paragrafo, e' soggetto alle seguenti eccezioni: a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio della altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima Parte potra' in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorita' competenti delle due Parti; b) I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera. c) Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. d) Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l'impresa o l'azienda ha la propria sede. e) I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana, poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati. f) I capi e i membri delle Missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione delle Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonche' alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorche' essi siano, cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Le autorita' competenti delle due Parti contraenti possono stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio della legislazione applicabile, oltre quelle previste all'articolo 5.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Ai cittadini italiani e ai loro superstiti si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera: a) Qualora l'ammontare della rendita ordinaria parziale cui puo' aver diritto un cittadino italiano che non risiede in Svizzera non raggiunga i tre ventesimi della rendita ordinaria completa, detto cittadino italiano ha solo diritto, ad un'indennita' forfettaria uguale al valore attuale della rendita dovuta. Il cittadino italiano che ha beneficiato di tale rendita parziale in Svizzera e che lascia definitivamente il territorio elvetico ha ugualmente diritto a tale indennita'. L'indennita' forfettaria e' versata ai cittadini italiani residenti in Italia per il tramite delle assicurazioni sociali italiane. Gli interessati possono rinunciare nei confronti di tali assicurazioni a percepire questa indennita' e chiedere invece che esse corrispondano loro al suo posto una rendita vitalizia equivalente. Qualora l'indennita' forfettaria sia stata versata dallo assicurazione svizzera, ne' il beneficiario ne' i suoi superstiti possono piu' far valere alcun diritto nei confronti di detta assicurazione in virtu' dei contributi precedentemente versati. b) I cittadini italiani hanno diritto alle rendite straordinarie fino a quando conservano il domicilio in Svizzera e se immediatamente prima della data da cui domandano la rendita abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno 10 anni interi quando si tratta di una rendita di vecchiaia, e per almeno 5 anni interi quando si tratta di una rendita di superstiti o di una rendita di vecchiaia che la sostituisce.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidita' svizzera: a) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidita', abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero. Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano un'attivita' lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidita', abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita. b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di invalidita', i cittadini italiani iscritti alla assicurazione italiana o che hanno gia' beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera. c) L'articolo 7, lettera a), si applica per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidita'. d) L'articolo 7, lettera b), si applica per analogia alle rendite straordinarie dell'assicurazione invalidita'; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che lo sostituiscono, e' di almeno 5 anni interi. e) Le rendite ordinarie di invalidita' previste per gli assicurati con grado di invalidita' inferiore al 50% come pure gli assegni per invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali possono essere concessi ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 1. Quando in base ai soli periodi d'assicurazione e ai periodi equivalenti compiuti secondo la legislazione italiana un assicurato non puo' far valere un diritto ad una prestazione per la invalidita', la vecchiaia o i superstiti ai sensi di questa legislazione, i periodi compiuti nella assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (periodi contributivi e periodi equivalenti) saranno totalizzati con i periodi compiuti nell'assicurazione italiana per l'apertura del diritto alle prestazioni suddette, in quanto questi periodi non si sovrappongano. 2. Quando la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo precedente e' subordinata alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione soggetta ad un regime speciale, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni vengono totalizzati soltanto i periodi compiuti in Svizzera nella stessa professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non adempie le condizioni che gli permettano di beneficiare delle prestazioni del regime speciale considerato, i periodi di cui trattasi sono ugualmente totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 3. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, una prestazione delle assicurazioni sociali italiana e' concessa tenendo conto dei periodi di assicurazione svizzera, essa e' calcolata come segue: a) L'organismo assicuratore italiano incaricato del calcolo determina anzitutto l'ammontare della prestazione cui potrebbe aver diritto l'assicurato se tutti i periodi di assicurazione, di cui si deve tener conto in base ai paragrafi 1 e 2, fossero stati compiuti nelle sole assicurazioni italiane. Tuttavia per periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione svizzera, i contributi relativi a questi periodi sono presi in considerazione soltanto sulla base della media dei contributi stabilita per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana. b) In base a questo ammontare elevato, ove occorra, fino all'ammontare della pensione minima garantita dalla legislazione italiana, l'organismo assicuratore italiano determina la prestazione dovuta al pro rata della durata dei periodi di assicurazione compiuti nelle assicurazioni italiane, in relazione alla durata totale dei periodi compiuti nelle assicurazioni delle due Parti, tenendo conto, tuttavia, dei periodi compiuti nell'assicurazione svizzera solo in quanto non si sovrappongono ai periodi italiani.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione dell'articolo 9, non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni. 2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei contributi non puo' piu' far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 I cittadini italiani e svizzeri assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti i quali siano vittime di un infortunio o contraggano una malattia professionale sul territorio dell'altra Parte, possono domandare tutte le cure mediche necessarie all'organismo per l'assicurazione infortuni o l'assicurazione malattie della Parte sul cui territorio si trovano. In questi casi l'organismo assicuratore da cui dipende l'assicurato deve rimborsare le spese delle cure mediche all'organismo assicuratore che le ha concesse.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l'organismo assicuratore dell'altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico, delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1. Nel caso di una malattia professionale suscettibile di essere indennizzata in base alla legislazione di ambedue le Parti, le prestazioni sono concesse solo in base alla legislazione della Parte sul cui territorio e' stata per ultima esercitata l'attivita' suscettibile di provocare una malattia professionale di tale natura e a condizione che l'interessato adempia le condizioni previste da detta legislazione. 2. Tuttavia le Autorita' competenti possono, nell'interesse dei lavoratori, convenire l'adozione di una regolamentazione che introduca la totalizzazione dei periodi di lavoro da prendere in considerazione compiuti nel territorio delle due Parti contraenti, come pure la ripartizione degli oneri delle prestazioni secondo la durata dei periodi predetti.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un indennizzo per una malattia professionale in base alla legislazione di una delle Parti faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, si applicano le seguenti regole: a) Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di questa ultima Parte un'attivita' suscettibile di provocare la' malattia professionale o di aggravarla, l'organismo assicuratore della prima Parte deve assumere a proprio carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento. b) Se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultima Parte tale attivita', l'organismo assicuratore della prima Parte deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tenere conto dell'aggravamento; l'organismo assicuratore dell'altra Parte concede al lavoratore un supplemento il cui ammontare e' determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che e' uguale alla differenza tra l'ammontare della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia prima dell'aggravamento si fosse prodotta sul suo territorio. 2. Nei casi considerati al paragrafo precedente del presente articolo, il lavoratore deve fornire all'organismo assicuratore della Parte, in base alla cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennizzo per la malattia professionale di cui si tratta. Se tale organismo lo ritiene necessario, puo' documentarsi su tali prestazioni presso l'organismo che ha concesso all'interessato le prestazioni anteriori.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Se un figlio da' diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.
Convenzione - art. 18
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