LEGGE 23 dicembre 1963, n. 1855

Type Legge
Publication 1963-12-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È approvato, con efficacia dal 1 gennaio 1964, l'atto di diffida notificato il 25 settembre 1962 alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Società per Azioni, per il riscatto delle ferrovie Calabro-Lucane. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è autorizzato ad assumere, dalla predetta data, la gestione delle ferrovie CalabroLucane ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario e un vice commissario, nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile fra i funzionari del Ministero (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) aventi la qualifica di direttore centrale. Per il periodo di espletamento dell'incarico i funzionari di cui al precedente comma saranno collocati nella posizione di fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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