DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1856
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729;
Vista la legge 8 giugno 1961, n. 509, recante modifiche all'ordinamento dell'Aeronautica militare;
Udito il parere del Consiglio, di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 20 del regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729, e' sostituito dal seguente: "Tutte le contabilita' devono essere trasmesse al Ministero o alle Direzioni territoriali presso i Comandi di regione nel termine di ottanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio finanziario".
SEGNI LEONE - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 4. - VILLA
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