DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 1860

Type DPR
Publication 1963-12-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 23 settembre 1963 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta', di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Chirurgia plastica ricostruttiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1963

Atti del governo, registro n. 179, foglio n. 10. - VILLA

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 1

Repertorio n. 256 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di chirurgia plastica ricostruttiva presso la Facolta' di Medicina e chirurgia. L'anno millenovecento sessantatre e questo giorno ventitre del mese di settembre in Milano, in una sala del Rettorato dell'Universita', avanti a me dott. Roberto Buongiovanni direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse della Universita' medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario ed alla presenza dei signori: dott. Maurizio Aureli: funzionario; Sig. Piero Rossi: funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti Da una parte il prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, rettore della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' del 31 luglio 1963; Dall'altra il sig. don Ugo dei Marchesi Theodoli nato a Roma il 25 agosto 1886 delegato dall'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, debitamente autorizzate dal Consiglio di reggenza della Associazione stessa alla firma del presente atto con deliberazione del 22 agosto 1963. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di Medicina e chirurgia, comprende fra gli insegnamenti complementari quello di Chirurgia plastica ricostruttiva; che la Facolta' di Medicina e chirurgia, considerata l'importanza assunta da tale disciplina, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica, ha ravvisato l'opportunita' di offrire agli studenti una piu' completa specifica cultura, mediante la istituzione della cattedra di ruolo; che l'Associazione del Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, sicura di facilitare i compiti della Facolta' di Medicina e chirurgia in questo particolare settore dell'insegnamento, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione della cattedra di ruolo destinata all'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva; che il Consiglio della Facolta' di Medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, destinato alla disciplina stessa; Tutto cio' premesso fra l'Associazione del Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, rappresentata come sopra e l'Universita' degli studi di Milano nella persona del suo rettore prof. C. Mario Cattabeni si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Associazione del Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, affinche' presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano, con sede negli Istituti clinici di perfezionamento, venga attuato l'insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 4.700.000 (lire quattromilionisettecentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 940.000 (lire novecentoquarantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 3

Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, d'importo superiore a quello indicato pella lettera a) del precedente art. 1, Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore del professori universitari. l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Chirurgia plastica ricostruttiva e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione di un posto di professore presso la Facolta' di Medicina-art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente del servizio. Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano ed e' esente da tassa di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato. Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volonta' ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiante rogante. Il rettore: prof. M. CATTABENI Il capo del Consiglio di reggenza: Ugo THEODOLI f.to Rossi Piero, teste f.to Maurizio AURELI, teste L'ufficiale rogante: Roberto BUONGIOVANNI Registrato a Milano, Atti pubblici, il 23 settembre 1963 al n. 10536, mod. 1°, vol. 1453.- Esatte lire: gratis. Il direttore: G. VASSALLO

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