DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1963, n. 1862
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;
Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; e) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la, Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;
sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, numero 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le seguenti varieta' di pesci e crostacei, freschi, refrigerati o congelati: anguille (voce della tariffa n. ex 03.01-A-II-a-2); spigole, triglie, orate, dentici, cernie, gattucci (voce della tariffa n. ex 03.01-B-1-c-3); aragoste (voce della tariffa n. ex 03.03-A-I-a-2-cc); gamberetti rosa e reali (voce della tariffa n. ex 03.03-A-II-b-3), importate da tutte le provenienze durante il periodo dal 25 settembre 1963 al 31 dicembre 1963, sono ammesse in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di 1.000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 2
Per i vini di uve fresche (voce della, tariffa n. ex 22.05) provenienti dalla Grecia, scortati dal "certificato di circolazione delle merci" di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1875, nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dall'applicazione dei dazi che sarebbero dovuti per i vini stessi, secondo la specie, provenienti rispettivamente, dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.
Art. 3
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 le poste per carta, di legno, meccaniche e semichimiche, non nominate (compresa la pasta bruna) (voce della tariffa numero 47.01-A-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', destinate alla produzione cartaria, sono ammesse alla importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 150.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Durante lo stesso periodo le poste di legno chimiche di cui alle voci della tariffa n. 47.01-B-I-a-2; numero 47.01-B-I-b-2-cc; n. 47.01-B-II-a-2; n. 47.01-B-Il-b-2-cc, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, nei limiti dei seguenti contingenti globali: a) tonnellate 1.000.000, destinate alla produzione cartaria; b) tonnellate 25.500, destinate alla fabbricazione del cellophane.
Art. 4
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il ferro-cromo con tenore in carbonio fino a 0,1% (voce della tariffa n. 73.02-E-I-c-1) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato alle industrie che lo impiegano direttamente, e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 110.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 5
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 il tereftalato di dimetile (voce della tariffa n. ex 29.15-C-II-a-2) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti, destinato ad essere impiegato nella fabbricazione di politereftalato di glicole, e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 20.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 6
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 e' sospesa, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti, l'applicazione del dazio: a) per il 2,6-di-terz-butilparacresolo (voce della tariffa n. ex 29.06-A-IV-a); b) per il dicloroacetato di metile (voce della tariffa n. ex 29.14-A-V); c) per l'acido succinico (voce della tariffa n. ex 29.15-A V-b); d) per la formammide tecnica (voce della tariffa n. ex 29.25 -A-III-d-2).
Art. 7
Per le uve secche in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15 provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', nei limiti di contingenti che verranno periodicamente stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1963 al 30 novembre 1966, il dazio del 7,60% sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-l e dell'8,40% sul valore, se comprese nella voce di tariffa n. 08.04-B-II, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.
Art. 8
Per i sottoindicati prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1 dicembre 1963 al 30 novembre 1966, nella misura per ciascuno indicata: caviale (uova di storione) (voce della tariffa n. ex 16.04-A-I): 24%; tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati (voce della tariffa n. 58.01-A): 32%, con una riscossione massima di 4,5 unita' di conto per mm.
Art. 9
Il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per i prodotti sottoindicati si applica, per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata: resine poliossimetileniche, nelle forme previste nella nota 3/a e 3/b del Capitolo 39 (voce di tariffa n. ex 39.01-B-VIII): 4%; carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa n. 48.01-E-II-h-3-bb): esenzione.
Art. 10
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata: ghise non nominate, contenenti in peso di 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa n. 73.01-D-I)........................... 1 % lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati- (voci della tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-l) nei limiti di un contingente globale di 1.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.......................................... 3 % vergella di acciaio fino al carbonio, sem- plicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% (voce della tariffa n. ex 73.15-A-IV-b), de- stinata all'industria dei pneumatici, nei li- miti di un contingente di 2.500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze......... esenzione
Art. 11
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964, per le importazioni di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatti (voce della tariffa n. 35.05-A) dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica Francese, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 e' dovuta una tassa di compensazione, nella misura, rispettivamente, di lire 757 e lire 375 per 100 kg, di prodotto. Tale tassa sara' riscossa, dalle dogane, in aggiunta al dazio e agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Francese non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di fiorini olandesi 3,90 e di franchi francesi 9,66 per 100 kg. di prodotto. Per gli stessi prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', e' dovuta, in ogni caso, una tassa di compensazione nella misura di lire 1.375 per 100 kg. di prodotto.
Art. 12
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 14 agosto 1964 per le importazioni di bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee (voce della tariffa. n. 38.12-A-I) dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo, scortate dai certificati di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 e' dovuta una tassa di compensazione nella misura di lire 525 per 100 kg. di prodotto. Tale tassa sara' riscossa dalle dogane, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, soltanto nel caso in cui il Regno dei Paesi Bassi, il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo non applichino alla esportazione dei prodotti medesimi, rispettivamente, una tassa di compensazione di formi olandesi 2,75, di franchi belgi 37,92 e di franchi lussemburghesi 37,92 per 100 kg. di prodotto.
Art. 13
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1725, e restano in vigore, per la contabilizzazione delle somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di compensazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12, le norme stabilite con l'articolo 3 del decreto medesimo.
Art. 14
Per i prodotti indicati nella annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa. Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se piu' favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
Art. 15
Per i prodotti indicati nella annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Art. 16
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15 il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 12. - VILLA
Tabelle
Tabella A Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.