LEGGE 27 dicembre 1963, n. 1878
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, va inteso nel senso che tra gli insegnamenti da attribuirsi per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile, sono compresi sia quelli non conferibili dai Provveditori agli studi, perchè non rientrano nelle categorie elencate nell'articolo 3 della medesima legge, sia quelli comunque non conferiti dai medesimi Provveditori agli studi.
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