DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1963, n. 1964

Type DPR
Publication 1963-11-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indenizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che la "Impresa Granero Carlo", con sede in Vinadio, frazione Neraissa (Cuneo), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica esercitata nel comune di Vinadio (Cuneo) dalla "Impresa Granero Carlo" con sede in Vinadio, frazione Neraisa (Cuneo). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi siano destinati.

Art. 2

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data, i legali rappresentanti dell'impresa assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita' connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.

Art. 3

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Cuneo, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbile, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici. L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica. Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti dell'impresa non si prestino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contradditorio e' eseguita l'immissione nel possesso.

Art. 4

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'alto della consegna i beni, i Legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa anche amministrativa o che comunque comportino adempimento entro termini di decadenza o di prescrizione. L'impresa e' altresi' tenuta a fornire dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto cercarne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, astratti dei libri e delle scritture. l. L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n 138.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;.

SEGNI LEONE - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1963

Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 118. - VILLA

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