DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2063
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro nella quale sono, per la scuola media statale: a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento; b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonche' precisati gli obblighi d'insegnamento; c) determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.
SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1964
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 122. - DI PRETORO
Allegato
(( TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento. Condizione per la istituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento. Condizioni per l'istituzione della Materie o gruppi di materie cattedra. Obblighi d'insegnamento --------------------------------------------------------------------- 1) Religione (1) Un'ora settimanale di lezione per (1) Non costituisce cattedra. classe. --------------------------------------------------------------------- 2) italiano, storia, educazione Due cattedre per ogni corso. civica, geografia Un docente assumera' l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumera' la storia, l'educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia, l'educa- zione civica e la geografia nella seconda classe (15 ore settima- nali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. --------------------------------------------------------------------- 3) Lingua straniera Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento. Nelle classi di due corsi completi. --------------------------------------------------------------------- 4) Scienze matematiche, Una cattedra per ogni corso chimiche, fisiche e naturali (ore 18 settimanali). Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso. --------------------------------------------------------------------- 5) Educazione tecnica Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi del- l'art. 4 del decreto-legge 6 set- tembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali). Con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi. --------------------------------------------------------------------- 6) Educazione artistica Una cattedra ogni tre corsi, oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali), con l'obbligo d'insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso gli istituti d'arte non si istituisce cattedra; l'insegna- mento si svolge presso l'istituto cui e' annessa la scuola media ed e' affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico nonche' al professore di plastica dell'istituto d'arte. Qualora ri- sultino ore eccedenti l'orario di obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico. --------------------------------------------------------------------- 7) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali. Nelle scuole medie funzionanti presso i conservatori di musica, qualora l'inserimento degli alunni nel corso di teoria, solfeggio e dettato musicale o in quello di strumento musicale determini il superamento del limite previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, l'insegnamento viene affidato per incarico. --------------------------------------------------------------------- 8) Educazione fisica Due ore settimanali per classe. Il Ministro della pubblica istruzione BODRATO Il Ministro del tesoro ANDREATTA)) B) CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSTI DI RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA ED AUSILIARIO 9) Il posto di segretario per ogni scuola. 10) Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con piu' di 1000 alunni si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni. 11) Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di quattro classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo si istituisce un altro posto di Lidello. Il Ministro per il tesoro Il Ministro per la pubblica istruzione COLOMBO GUI
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