DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1963, n. 2064

Type DPR
Publication 1963-11-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Vista la legge 1 luglio 1940, n. 899;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;

Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 22 settembre 1960, n. 1079;

Vista la legge 25 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;

Veduti gli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO I COLLOCAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLA PREESISTENTI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 1

Soppressione dei ruoli ordinari delle preesitenti scuole

A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo ed insegnante della scuola media di cui alla legge 1 luglio 1940, n. 899, e successive modificazioni e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale. Sono inoltre soppressi dalla predetta data del 1 ottobre 1963: a) il ruolo ordinario unico degli insegnanti di lingua straniera istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 22 settembre 1960, n. 1079; b) ((I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilita' e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado)); c) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.

Art. 2

Istituzione dei ruoli ordinari nella scuola media

A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono istituiti nella scuola media i seguenti ruoli ordinari di: a) presidi; b) professori di italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia; c) professori di lingua straniera; d) professori di matematica, osservazioni di elementi di scienze naturali; e) professori di educazione artistica; f) professori di educazione musicale; ((g) professori di applicazioni tecniche maschili)). ((h) professori di applicazioni tecniche femminili)).

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 1966, N. 1038))

Art. 4

((Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media)). ((La corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e' cosi' stabilita: Ruoli soppressi Ruoli della scuola media 1-a) presidi di scuola media 1) presidi di scuola me- b) direttori di scuola se- dia condaria di avviamento professionale c) direttori di scuola d'arte di 1° grado 2-a) italiano, latino, sto- 2) italiano, latino, sto- ria e geografia nella ria ed educazione ci- scuola media vica, geografia b) italiano, storia e geo- grafia nella scuola se- condaria di avviamento professionale c) lingua italiana, storia geografia nella scuola d'arte di 1° grado d) cultura generale nella scuola d'arte di 1° grado 3) lingua e letteratura 3) lingua straniera straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamen- to professionale 4-a) matematica nella scuola 4) matematica, osserva- media zioni ed elementi di scienze naturali b) matematica elementi di scienze fisiche e natu- rali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamen- to professionale c) matematica, fisica, contabilita e scienze nella scuola d'arte di 1° grado d) cultura scientifica nella scuola d'arte di 1° grado 5-a) disegno nella scuola 5) educazione artistica media e nella scuola secondaria di avviamen- to professionale b) disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione pittorica nella scuola d'arte di 1° grado 6-a) materie tecniche indu- striali, agrarie e ma- 6) applicazioni tecni- rinare nella scuola se- che maschili condaria di avviamento professionale ad indi- rizzo industriale ma- schile, agrario e mari- naro b) plastica nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione plastica nella scuola d'arte di 1° grado d) esercitazioni tecnico- pratiche nelle scuole di avviamento profes- sionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro 7-a) contabilita' economia 7) applicazioni tecni domestica, elementi di che femminili merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professiona- le ad indirizzo indu- striale femminile b) esercitazioni tecnico- pratiche nelle scuole secondarie di avviamen- to professionale ad in- dirizzo industriale femminile))

Art. 5

((Collocamento nei ruoli della scuola media)). ((I presidi, i direttori, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale e della scuola d'arte, soppressi per effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell'art. 2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo C. E' data facolta' ai professori di materie tecniche industriali, agrarie e marinare, gia' iscritti nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro, muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio nel ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili, secondo le modalita' che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. L'iscrizione nel nuovo ruolo avra' luogo secondo l'anzianita' maturata nella classe di stipendio. Nel caso che piu' presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianita' nella classe di stipendio, essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, e un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento professionale sara' stabilita, a parita' di posizione nei singoli ruoli, in base all'eta'. I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963 per posti di preside o direttore di scuola media o di scuola di avviamento professionale o per, cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e collocati nei ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media a un direttore o professore di scuola secondaria di avviamento professionale o un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nelle diverse graduatorie relative a concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale sara' stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno riportato)).

Art. 6

Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio

I professori che al 30 settembre 1963 risultano iscritti nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli speciali transitori delle preesistenti scuole medie e scuole e corsi secondari di avviamento professionale, 1 nonche' i professori che alla stessa data risultano iscritti nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli ordinari di cui alla lettera b) del precedente art. 1, sono assegnati a decorrere dal 1 ottobre 1963 alla scuola: media per l'insegnamento delle materie corrispondenti, ai sensi del precedente art. 4, oppure per l'utilizzazione prevista dagli articoli 7, 10, 11 e 13. Il ruolo transitorio ordinario dei professori di lingua straniera, istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ferma restando la condizione stabilita dall'art. 6 della legge 22 settembre 1960, n. 1079, e' annesso al ruolo dei professori di lingua straniera della scuola media di cui al precedente art. 2. ((I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono assegnati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale)).

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 1966, N. 1038))

Art. 8

Obblighi dei professori iscritti nei nuovi ruoli

I professori collocati nei ruoli della scuola media nonche' i professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio assegnati alla scuola media sono tenuti ad insegnare nelle classi delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale funzionanti ad esaurimento secondo i precedenti ordinamenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 APRILE 1966, N. 1038)).

Art. 9

((Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio)). ((A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnicopratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei sopradetti ruoli sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, in corrispondenti ruoli C speciali transitori della scuola media, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. L'iscrizione nel nuovo ruolo avra' luogo secondo l'anzianita' maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianita' nella classe di stipendio, l'iscrizione nel nuovo ruolo avverra' secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza; a tal fine la precedenza tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di avviamento professionale sara' stabilita, a parita' di posizione nei singoli ruoli, in base all'eta'. Gli insegnanti di arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle scuole d'arte, in possesso del diploma di istituto di secondo grado, possono chiedere, fino al 31 dicembre 1965, il passaggio, rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4, secondo i criteri di cui all'art. 5, primo comma, e al ruolo C speciale transitorio di applicazioni tecniche maschili di cui al comma precedente. I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti tecnico-pratiche di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nel ruolo C, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7 del quadro di corrispondenza del precedente art. 4 e secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 5, nell'ordine risultante dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie)).

TITOLO II PROFESSIONE DI RUOLO E NON DI RUOLO DI MATERIE NON PREVISTE NEI PROGRAMMI DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 10

Professori di ruolo di materie tecniche commerciali

I professori di materie tecniche commerciali iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo commerciale, soppressi per effetto dell'art. 1, primo comma, del presente decreto, sono collocati a decorrere dal 1 ottobre 1963, in ruolo transitorio ordinario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico del ruolo di provenienza, anche ai fini dell'art. 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545. I predetti professori insieme con quelli di materie tecniche commerciali iscritti nel ruolo speciale transitorio della cessata scuola di avviamento professionale a indirizzo commerciale, a partire dall'anno scolastico 1964-65 possono essere, a domanda, utilizzati nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici per insegnamenti nei quali risultino provvisti di abilitazione. I professori che non siano in possesso di altra abilitazione possono essere, in tali scuole ed istituti, parimenti utilizzati per insegnare discipline affini a, quella di cui sono titolari purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al relativo concorso. Coloro che non chiedono o non possono trovare l'utilizzazione di cui al precedente comma saranno nella scuola media assegnati, con le modalita' da stabilirsi nell'ordinanza di cui al successivo art. 14, all'insegnamento di discipline per le quali risultino anche parzialmente abilitati o comunque in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso.

Art. 11

Professori di ruolo di scuola d'arte

((In attesa del nuovo ordinamento dell'istituto d'arte i professori delle scuole d'arte, i cui insegnamenti non trovano corrispondenza in quelli della scuola media, sono utilizzati fino al completamento dell'orario d'obbligo in insegnamenti corrispondenti od affini degli Istituti e delle scuole d'arte)).

Art. 12

Professori di ruolo speciale transitorio di dattilografia e stenografia

I professori di dattilografia e stenografia iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli speciali transitori della scuola secondaria di avviamento professionale passano, a partire dall'anno scolastico 1964-65, nei corrispondenti ruoli delle scuole tecniche, degli Istituti professionali e degli istituti tecnici.

Art. 13

Professori di ruolo speciale transitorio di calligrafia

I professori di calligrafia che risultino iscritti alla data del 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio della scuola secondaria di avviamento professionale sono utilizzati nell'insegnamento di altre materie per le quali siano provvisti di abilitazione. Qualora non sia possibile l'utilizzazione di cui al comma precedente i professori suddetti sono assegnati ad uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione. ((Il servizio che gli insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in cattedre diverse per il cui insegnamento gli interessati siano provvisti di abilitazione o presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione e valido ai fini del compimento del periodo di prova)).

Art. 14

Rinvio a disposizioni concernenti le modalita' di utilizzazione

L'utilizzazione e il passaggio degli insegnanti ai sensi dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13 sono disposti secondo modalita' da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto anche delle esigenze delle classi funzionanti ad esaurimento, nel biennio 1963-64 - 1964-65, secondo i precedenti ordinamenti.

Art. 15

Passaggio dei professori di materie tecniche commerciali nei ruoli di altre scuole secondarie

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