DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2078

Type DPR
Publication 1963-12-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza e' aggiunto quello di "Criminologia".

Art. 37 , relativo agli istituti annessi alla Facolta' di giurisprudenza, e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Sono annessi, inoltre alla Facolta' di giurisprudenza i seguenti istituti:

1) Istituto di diritto privato;

2) Istituto di diritto pubblico;

3) Istituto di filosofia del diritto e di studi storicopolitici;

4) Istituto di diritto commerciale e comparato "Lorenzo Mossa";

5) Istituto di diritto romano e di storia del diritto;

6) Istituto di diritto penale;

7) Istituto di economia, finanza diritto finanziario;

8) Istituto di diritto internazionale;

9) Istituto di diritto processuale civile.

Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:

Indirizzo organico biologico:

Strutturistica chimica;

Chimica degli intermedi e degli esplosivi;

Chimica delle sostanze coloranti;

Chimica delle sostanze organiche naturali;

Analisi chimica spettroscopica;

Spettroscopia;

Cinetica chimica;

Fotochimica;

Chimica dei composti elemento-organici;

Spettroscopia nelle radiofrequenze.

Indirizzo inorganico chimico fisico:

Chimica inorganica superiore;

Cristallo-chimica;

Chimica fisica dello stato solido;

Spettroscopia nelle radiofrequenze;

Strutturistica chimica;

Analisi chimica spettroscopica;

Chimica dei composti elemento-organici;

Chimica quantistica;

Chimica statistica;

Cinetica chimica.

Art. 78. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Chimica degli intermedi e degli esplosivi;

Chimica delle sostanze coloranti;

Chimica dei solidi;

Chimica analitica applicata;

Chimica degli idrocarburi naturali e derivati;

Chimica inorganica industriale;

Chimica dei composti elemento-organici;

Cinetica chimica.

Art. 82. - L'insegnamento complementare ad indirizzo fisico di "Fisica generale" comune ai tre indirizzi del corso di laurea in Matematica assume la denominazione di "Complementi di fisica generale".

Gli insegnamenti complementari di Astronomia, di Cibernetica e teoria dell'informazione, di Geodesia, di Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, comune ai tre indirizzi del corso di laurea in Matematica passano dall'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo matematico all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico.

Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Geologia nucleare;

Cristallografia;

Stratigrafia;

Idrologia;

Biologia marina;

Idrobiologia;

Fisiologia comparata;

Embriologia e morfologia sperimentale;

Fitogeografia ed ecologia vegetale;

Entomologia.

Gli ultimi due comma dello stesso articolo sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"Lo studente e' tenuto a frequentare per due anni un laboratorio scelto fra quelli di "Botanica, Zoologia, Anatomia comparata o Biologia, Mineralogia, Geologia".

Quando il laboratorio biennale prescelto sia quello di Mineralogia o di Geologia, lo studente deve frequentare "per un anno" anche il laboratorio di Botanica di Zoologia e Anatomia comparata o Biologia.

Viceversa quando il laboratorio biennale prescelto aia quello di Botanica o di Zoologia e Anatomia comparata o di Biologia, lo studente deve frequentare per un anno il laboratorio di Geologia o di Mineralogia.

Art. 91. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Biologia marina;

Idrobiologia;

Fisiologia comparata;

Embriologia e morfologia sperimentale;

Fitogeografia ed ecologia vegetale;

Entomologia.

L'ultimo comma dello stesso articolo e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli istituti di Botanica, di Fisiologia, di Zoologia ed Anatomia comparata o di Biologia generale, di Anatomia umana, di Patologia generale, di Antropologia, di Paleontologia, di igiene e di Chimica biologica".

Art. 93. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

Geologia nucleare;

Cristallografia;

Stratigrafia;

Idrologia;

Rilevamento geologico;

Geotecnica;

Geologia regionale;

Geologia stratigrafica;

Sedimentologia;

Mineralogia applicata.

Art. 127. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Orticoltura e floricoltura in serra (semestrale);

Metodologia statistica in agricoltura, (semestrale);

Microbiologia del terreno (semestrale);

Fisiopatologia vegetale (semestrale);

Chimica delle fermentazioni (semestrale);

Chimica biologica (semestrale);

Pedologia (semestrale);

Zoologia agraria (semestrale).

L'insegnamento complementare di Orticoltura e floricoltura da semestrale passa annuale.

Dopo l'art. 321, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Endocrinologia.

Scuola di specializzazione in Endocrinologia

Art. 322. - La scuola di perfezionamento ha sede nell'Istituto di Patologia medica e Metodologia clinica il cui professore di ruolo e' il direttore della scuola. Ha la durata di tre anni.

Art. 323. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

1) Anatomia e embriologia degli organi endocrini;

2) Fisiologia endocrina;

3) Biochimica endocrina;

4) Semeiotica e diagnostica endocrina;

5) Anatomia patologica delle ghiandole endocrine.

Secondo anno:

1) Anatomia patologica endocrina;

2) Semeiotica e diagnostica endocrina;

3) Patologia speciale endocrina.

Terzo anno:

1) Patologia speciale endocrina;

2) Terapia endocrina.

Art. 324. - Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti alle discipline endocrine.

Art. 325. - Gli iscritti dovranno frequentare gli insegnamenti e l'istituto di patologia medica, con obbligo di servizio identico a quelli di assistente volontario.

Il numero massimo di allievi ogni anno e' di sei.

Art. 326. - Gli esami di profitto sono dati per gruppi alla fine di ciascun anno.

Alla fine del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami, dovranno presentare una tesi di specializzazione su un argomento di ordine endocrinologico.

Dopo l'art. 333, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione presso la Facolta' di medicina veterinaria, della Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali.

Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali

Art. 334. - E' istituita presso la Facolta' di medicina veterinarila, dell'Universita' di Pisa una Scuola di specializzazione in malattie dei piccoli animali con lo scopo di perfezionare i laureati in Medicina veterinaria in questo importante e delicato settore della patologia degli animali domestici.

Art. 335. - La durata dei corsi e' fissata in anni due;

direttore della Scuola e' il professore ordinario di patologia speciale e clinica medica veterinaria della Universita' di Pisa od altro professore di ruolo o fuori ruolo designato dal Consiglio di Facolta'.

Art. 336. Alla Scuola, possono essere ammessi tutti i laureati in Medicina veterinaria in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario.

Art. 337. - Il numero massimo degli allievi ammesso alla Scuola e' fissato annualmente dal Consiglio della Facolta' di medicina veterinaria su proposta del direttore, della Scuola in rapporto alle possibilita' didattiche dei vari istituti presso i quali gli allievi debbono compiere gli studi. Qualora non si raggiunga un congruo numero di iscritti il direttore della Scuola ha facolta' di non fare iniziare i corsi.

Art. 338. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Primo anno:

1) Anatomia;

2) Fisiologia;

3) Parassitologia;

4) Zoognostica;

5) Genetica: selezione, descrizione etnografica e nozioni di allevamento delle razze canine e feline;

6) Alimentazione dei carnivori;

7) Semeiotica medica e diagnostica di laboratorio.

Secondo anno:

1) Anatomia patologica con nozioni di tecnica necroscopica e diagnostica, cadaverica;

2) Radiologia;

3) Ostetricia e ginecologia;

4) Chirurgia;

5) Malattie infettive;

6) Patologia, clinica medica e terapia.

I corsi teorici sono integrati da dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.

Art. 339. - Gli esami di profitto sono dati per gruppi di materie affini al termine del primo e del secondo anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni del Consiglio della Scuola.

Art. 340. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta su un argomento scelto dal candidato ed approvato dal direttore della Scuola, nonche' di prove pratiche che siano ritenute opportune dal Consiglio della Scuola.

Art. 341. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della Facolta' di medicina veterinaria e su parere del Senato accademico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 124. - VILLA

Art. 1

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