DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1963, n. 2157
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica a istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato conte appresso:
Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto privato comparato privato comparato;
Diritto diplomatico consolare.
Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di la laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
Statistica economica;
Storia dei partiti politici;
Storia del giornalismo.
Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Semeiotica chirurgica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964 Atti del governo, registro n. 180, foglio n. 97. VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1734, e successivi; Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1392; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica a istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato conte appresso: Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Diritto privato comparato privato comparato; Diritto diplomatico consolare. Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di la laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti: Statistica economica; Storia dei partiti politici; Storia del giornalismo. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Semeiotica chirurgica".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964
Atti del governo, registro n. 180, foglio n. 97. VILLA
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