DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1963, n. 2166
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e di "Immunologia". L'insegnamento complementare di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare".
Art. 145. - Il secondo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, il diploma di maturita' scientifica, il diploma di abilitazione magistrale, nonche' titoli ritenuti equipollenti ai diplomi anzidetti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 102. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e di "Immunologia". L'insegnamento complementare di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare". Art. 145. - Il secondo comma, relativo ai titoli di ammissione alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici e' abrogato e sostituito dal seguente: "Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, il diploma di maturita' scientifica, il diploma di abilitazione magistrale, nonche' titoli ritenuti equipollenti ai diplomi anzidetti".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 102. - VILLA
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