DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1963, n. 2183

Type DPR
Publication 1963-12-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 luglio 1963, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50 con cui, tra l'altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facolta' e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;

Veduti i propri decreti in data 23 luglio 1963, n. 1006, e 2 novembre 1903, n. 1784, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di centoquindici dei centoventi posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione del rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui due da destinarsi al raddoppiamento di cattedre e tre a normale incremento di organico;

Ravvisata la necessita' di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione dei rimanenti tre posti riservati a normale incremento di organico e di un posto per raddoppiamento;

Ravvisata,

altresi', l'opportunita' di rettificare parzialmente il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, relativamente all'assegnazione dei posti di professore di ruolo disposta per l'Universita' di Pisa; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

I rimanenti tre posti di professore universitario di ruolo, destinati al normale incremento degli organici delle Facolta', e uno dei due posti riservati a raddoppiamento di cattedre, con effetto dall'anno accademico 1964-65 sono assegnati alle Facolta' sottoindicate nel modo seguente: Universita' di Catania: Facolta' di medicina e chirurgia: per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1 Universita' di Napoli: Facolta' di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di Puericoltura. . . . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1 Universita' di Padova: Facolta' di scienze politiche: per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1 Universita' di Sassari: Facolta' di medicina e chirurgia: per il corso di laurea . . . . . . . . . . . . . . . posti n. 1

Art. 2

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, e' parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, deve intendersi assegnato alla Facolta' di agraria, per il corso di laurea in Scienze agrarie, nella stessa Universita' di Pisa.

Art. 3

All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procedera' con successivo provvedimento.

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 1. - VILLA

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