DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2197
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Chimica sono aggiunti seguenti: Per l'indirizzo organico biologico: Chimica colloidale e delle interfasi; Cinetica chimica; Chimica macromolecolare; Spettroscopia molecolare; Chimica delle sostanze organiche naturali. Per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico: Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; Chimica colloidale e delle interfasi; Cinetica chimica; Chimica macromolecolare. Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Ecologia vegetale; Fitogeografia; Entomologia; Paleontologia dei vertebrati; Paleontologia vegetale. Art. 86, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze naturali e' abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente non puo' presentarsi agli esami di Mineralogia e di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Geologia se non ha superato l'esame di Mineralogia; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica biologica se non ha superato l'esame di Chimica organica". Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Ecologia vegetale; Fitogeografia; Entomologia; Radiobiologia; Fisiologia comparata. Art. 88, relativo alle propedeuticita' del corso di laurea in Scienze biologiche e' abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente non puo' presentarsi all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale inorganica; all'esame di Paleontologia se non ha superato gli esami di Botanica e zoologia; all'esame di Statistica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; all'esame di Chimica biologica se non ha superato lo esame di Chimica organica. Al termine della prima meta' di ciascun corso annuale di Botanica e di zoologia e del corso di Anatomia comparata, lo studente dovra' superare una prova pratica scritta".
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 105. - VILLA
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