DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1963, n. 2211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 358 del citato testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sui decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanita';
Visto l'art. 6 della citata legge 13 marzo 1958, n. 296;
Considerata la necessita' di apportare modifiche agli articoli 7, 8, 9, 12, 23, 32, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 62, 63, 64, 65 e 66 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Udito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
L'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico provinciale. Il provvedimento e' definitivo".
Art. 2
L'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene e uno di clinica o patologia medica; uno di essi e' scelto su terna proposta dall'ordine dei medici chirurghi; c) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore escluso il medico provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso; d) di un ufficiale sanitario capo di ufficio sanitario comunale designato dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario. In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, il commissario impedito viene definitivamente sostituito da un altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene".
Art. 3
L'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Il medico provinciale, con il decreto di nomina della, Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame. Il provvedimento del medico provinciale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati. Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 4
Il primo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di ruolo prestato in qualita' di ufficiale sanitario; b) docenza in igiene pubblica; c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanita' pubblica; d) specializzazione in igiene; e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive servirsi d'interno o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualita' di ufficiale sanitario; f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate; g) idoneita' conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario; k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera e); h) altri incarichi e servizi; i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea; l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Art. 5
L'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Il medico provinciale approva, la graduatoria dei candidati idonei e ne dispone la inserzione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati. Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il provvedimento del medico provinciale decorre, nei confronti delle persone non direttamente contemplate nel provvedimento, dalla data di pubblicazione di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Art. 6
L'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Nei concorsi per soli titoli, la Commissione giudicatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, ed e' composta: a) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; uno di essi e' scelto su terna proposta dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) di un funzionario della carriera direttiva della, Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; d) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a medico provinciale capo, escluso il medico provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso: e) di un ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale, designato dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario".
Art. 7
L'art. 43 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "L'esclusione dal concorso puo' essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del medico o veterinario provinciale secondo le rispettive competenze. Il provvedimento e' definitivo".
Art. 8
L'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto e' presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore, escluso il medico provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia, medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedale di almeno cento letti; uno di essi e' scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi; d) di un medico condotto, scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Art. 9
L'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Nel concorso predetto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli: a) servizio di medico condotto di ruolo; b) servizio di ruolo prestato in ospedale di prima o di seconda categoria o di terza categoria con almeno cento letti; c) docenza in patologia o clinica medica, in patologia o clinica chirurgica, in ostetricia e ginecologia o in clinica pediatrica; d) specializzazione in una delle branche indicate nella precedente lettera; e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico nelle forze armate; f) idoneita' conseguita in precedente concorso per medico condotto: g) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea; h) servizio d'interino prestato in condotta per durata non inferiore a tre mesi; i) servizio di ruolo prestato in ospedale di terza categoria, con meno di cento letti; l) libero esercizio professionale; m) altri incarichi e servizi: n) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Art. 10
L'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto e' presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso uno di essi e' scelto su terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Art. 11
L'art. 48 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Nel concorso a posti di veterinario condotto sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli; a) servizio di veterinario condotto di ruolo; b) docenza in materie attinenti al posto messo a concorso; c) idoneita' conseguita, in precedente concorso per veterinario condotto; d) servizio temporaneo in qualita' di veterinario condotto interno ed altri servizi per incarico conferito con provvedimento del Ministro per la sanita' o del veterinario provinciale; e) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale veterinario delle forze armate; f) specializzazione o perfezionamento conseguito nelle diverse disciplinare veterinarie; g) libero esercizio professionale; h) altri incarichi o servizi; i) pubblicazioni ed altri lavori scientifici".
Art. 12
L'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta e' presieduta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed e' composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di la classe; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei medici del Ministero della sanita', escluso il medico provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari in ostetricia, o primari di ospedale in reparti di ostetricia o liberi esercenti specializzati in ostetricia uno di essi e' scelto su terna proposta dall'Ordine dei medici chirurghi; d) di un'ostetrica condotta, scelta su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno, esercita le funzioni di segretario".
Art. 13
L'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e' sostituito dal seguente: "I posti per veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria sono conferiti per pubblico concorso, per titoli ed esami. La Commissione giudicatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, ed e' composta: a) di un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non interiore a direttore di sezione; b) di un funzionario appartenente alla carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanita', con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore, escluso il veterinario provinciale della Provincia in cui e' stato bandito il concorso; c) di due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo in materie attinenti al posto messo a concorso; uno di essi e' scelto sul terna proposta dall'Ordine dei veterinari; d) di un veterinario comunale scelto su terna proposta dai Comuni interessati. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' o dell'Amministrazione civile dell'interno esercita le funzioni di segretario. Ai fini del concorso il servizio di veterinario comunale e' parificato al servizio di condotta di cui alla lettera a) del precedente art. 48. Per l'ammissione al concorso e per lo svolgimento di esso sono estese in quanto applicabili le norme sui concorsi a posti di veterinario condotto".
Art. 14
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