DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1963, n. 2222

Type DPR
Publication 1963-12-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953; n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. - L'insegnamento fondamentale per l'indirizzo moderno e la Storia dell'arte medioevale e moderna" viene sdoppiato nei due insegnamenti di:

"Storia dell'arte medioevale";

"Storia dell'arte moderna".

All'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte contemporanea Antichita' ravennati.

Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia moderna e contemporanea Filosofia, del linguaggio;

Storia della civilta' e delle istituzioni classiche.

Art. 63. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro;

Filmologia;

Storia dei Paesi afro-asiatici;

Lingua e letteratura russa.

Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Pedagogia sperimentale;

Educazione comparata;

Storia del teatro;

Filmologia.

Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia del teatro;

Lingua e letteratura russa;

Filologia slavi.

Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Biochimica applicata;

Virologia.

Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Ecologia;

Endocrinologia comparata;

Neurologia comparata;

Citogenetica;

Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa.

Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Ecologia;

Endocrinologia comparata;

Neurologia comparata;

Biogeografia;

Citogenetica;

Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa.

Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

Chimica organica superiore;

Chimica organica applicata;

Analisi chimica industriale;

Chimica fisica organica;

Chimica dei composti metallo-organici;

Scienza dell'alimentazione;

Storia della Chimica;

Analisi chimica applicata;

Esercitazioni di preparazioni chimiche organiche ed inorganiche;

Analisi chimico-organica;

Chimica di guerra;

Analisi chimica spettroscopica;

Tecnologie microbiologiche;

Geochimica;

Chimica inorganica superiore;

Spettroscopia molecolare.

Dallo stesso elenco gli insegnamenti complementari di "Chimica fisica tecnica" di "Radiochimica" e di "Strutturistica chimica" sono soppressi.

Gli articoli da 145 a 152 relativi alla scuola di Perfezionamento in scienze amministrative, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

Art. 145. - Alla Facolta' di giurisprudenza e' annessa una scuola di Perfezionamento in scienze amministrative per gli scopi e le attivita' di cui agli articoli seguenti.

Art. 146. - La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata:

a)

a quanti aspirano a posti di responsabilita' direttiva presso enti pubblici e privati e che percio' intendono acquisire la necessaria preparazione di base e la formazione tecnica, nonche' a quanti intendono dedicarsi ad attivita' di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio e di ricerca applicata;

b)

ai funzionari pubblici gia' in servizio ed in particolare a dipendenti ed amministratori degli enti locali.

Per gli scopi sub a) la scuola svolge un corso bienni le di formazione e perfezionamento, secondo il programma delineato all'art.

148.

A tale corso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

Per gli scopi sub b) la scuola provvede mediante corsi speciali, di durata varia, su richiesta e d'intesa con i Ministeri ed Enti pubblici interessati, anche in localita' diversa da Bologna, volti all'approfondimento o all'aggiornamento delle conoscenze su argomenti specifici d'interesse giuridico amministrativo o tecnico amministrativo.

Art. 147. - Sono organi della scuola il Consiglio dei professori, il direttore, il Consiglio direttivo, il Consiglio dei professori, presieduto dal direttore, e' composto da tutti i docenti incaricati di un insegnamento nella scuola biennale; ha per compito la determinazione ed il coordinamento dei programmi della scuola.

Stabilisce inoltre le date di inizio e termine delle lezioni; infine, determina, graduandoli nel modo piu' confacente ai fini didattici, l'inizio e la successione dei singoli corsi di insegnamento.

il direttore e' nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari di ruolo della Facolta' di giurisprudenza su proposta del Consiglio della Facolta' medesima, ed e' riconfermabile.

Egli ha, nei confronti della scuola, e con necessari adattamenti, le funzioni proprie di un direttore di istituto, a norma della legislazione vigente.

Il Consiglio direttivo e' composto dal direttore e da due professori di ruolo della Facolta' di giurisprudenza, nominati dal rettore su designazione della Facolta' e dura in carica un triennio.

Spetta al Consiglio direttivo, su proposta del direttore, predisporre i bilanci, disporre l'istituzione delle borse di studio e dei premi di frequenza: e profitto, di cui all'art. 154, da attribuirsi ogni anno; approvare, su proposta del direttore, la istituzione ed i programmi dei corsi speciali di cui all'art. 146, lettera b); nonche' ogni altra attribuzione assegnatagli dal presente statuto.

Su proposta del direttore, il rettore puo' nominare un vice direttore, scelto preferibilmente tra i professori della Facolta' di giurisprudenza, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Art. 148. - Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed una serie di seminari applicativi a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo.

Le materie del primo anno proposte per il corso biennale sono le seguenti:

1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (corso biennale);

2) Elementi di scienza amministrativa;

3) Sociologia applicata;

4) Psicologia applicata;

5) Teoria dell'organizzazione;

6) Metodologia della ricerca;

7) Amministrazione del personale (parte generale);

8) Politica economica e di mercato;

9) Programmazione e bilancio;

10) Contabilita' dello Stato e degli Enti locali.

Le materie ed i seminari proposti per il secondo anno del corso sono i seguenti:

1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (secondo anno);

2) Controlli giuridici;

3) Pubblico impiego;

4) Pubbliche imprese;

5) Tecniche di organizzazione e metodo (seminario);

6) Tecniche di selezione del personale (seminario);

7) Cenni di ricerca operativa (seminario);

8) Diritto sindacale e relazioni industriali (seminario);

9) Atti e procedimenti amministrativi (seminario);

10) Giustizia amministrativa (seminario);

11) Politica economica e di mercato (seminario).

Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.

Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un colloquio finale per il passaggio al secondo anno.

Durante il secondo anno gli allievi sono tenuti a frequentare lezioni e seminari per non meno di cinque tra corsi e seminari scelti fra quelli compresi nel programma dell'anno.

Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, sotto la, guida di docenti, responsabili, quale progetto di ricerca individuale o di gruppo nel quadro delle attivita' all'uopo predisposto dalla scuola anche con la collaborazione del Centro studi o ricerche.

Art. 149. - I corsi del primo anno e le attivita' di ricerca del secondo anno sono integrati da esercitazioni di seminario.

Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai principali uffici pubblici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 150. - Gli incarichi di insegnamento, anche per parti di materie o gruppi di materie, sono conferiti con decreto rettorale su proposta del direttore fatta propria dal Consiglio della Facolta' di giurisprudenza. Essi sono conferiti a docenti dell'Universita', a funzionari dello Stato, a magistrati ordinari ed amministrativi, ed a cultori della materia.

I docenti percepiscono un compenso orario per l'attivita' didattica, nonche' un compenso, da determinarsi dal Consiglio direttivo in sede di formazione del bilancio preventivo, per la assistenza prestata alle ricerche individuali e collettive degli allievi, di cui all'art. 148.

Art. 151. - Il direttore, sentito il Consiglio direttivo, puo' proporre al rettore il comando a prestare servizio presso la scuola di assistenti volontari, previo sempre il consenso degli interessati e dei titolari delle cattedre alle quali i predetti sono assegnati.

Art. 152. - La scuola ha come sua emanazione, per svolgere, mediante personale qualificato, attivita' connesse con le sue finalita', un Centro di studi e ricerche amministrative.

Il Centro e' diretto dal direttore della scuola il quale ne formula il regolamento da approvarsi dal rettore, sentita la Facolta' di giurisprudenza.

Art. 153. - Il bilancio della scuola che deve prevedere le fonti di finanziamento, viene di anno in anno predisposto dal direttore e sottoposto agli organi universitari per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 154. - La scuola, in base alla disponibilita' dei fondi di anno in anno esistenti, puo' bandire borse di studio e premi di frequenza e profitto per la frequenza, al corso biennale, mediante gli opportuni accordi con gli Organi universitari interessati ed a norma della vigente legislazione in materia. Puo' inoltre attribuire in base alla predetta disponibilita' di bilancio, borse di ricerca a docenti o laureati per progetti di ricerca applicata che abbiano particolare rilievo ai fini dello sviluppo e della sistemazione delle scienze amministrative.

Art. 155. - I regolamenti di esecuzione del presente statuto distintamente per il corso biennale e per i corsi speciali, sono approvati dalla Facolta' di giurisprudenza ed emanati dal rettore.

Disposizione transitoria

Art. 156. - La disposizione di cui all'art. 151 si applica anche agli assistenti straordinari, nei limiti di tempo nei quali la legge vigente ammette la riconferma dei medesimi.

Art. 296 , e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola e' tassativamente fissato al 5 novembre di ogni anno.

Il numero massimo di iscritti ad ogni anno di corso non puo' superare quello di dieci".

Dopo l'art. 416, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica e di specializzazione in Chirurgia toracica, in Malattie dell'apparato digerente ed in Angiologia.

Scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica

Art. 417. La scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica conferisce il diploma di specialista in "Igiene e medicina scolastica".

Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.

Alla scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli allievi che vi possono essere ammessi non puo' essere superiore a venti per ogni anno di corso.

Art. 418. - Le materie di insegnamento distribuite nei due anni di corso sono le seguenti:

1° anno:

1) Igiene generale;

2) Igiene scolastica (biennale);

3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'eta' scolare (biennale);

4) Elementi generali di puericultura;

5) Fondamenti di psicologia generale;

6) Fondamenti di pedagogia;

7) Legislazione scolastica e sanitaria.

2° anno:

1) Igiene speciale;

2) Igiene scolastica (biennale);

3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'eta' scolare (biennale);

4) Auxologia normale e patologica;

5) Assistenza parascolastica;

6) Neuropsichiatria dell'eta' evolutiva;

7) Fondamenti di educazione fisica e di ginnastica correttiva;

8) Psicologia dell'eta' evolutiva ed elementi di metodologia psicodiagnostica;

9) Puericultura dell'eta' scolare.

Art. 419. - Ad iniziativa del direttore della scuola verranno svolte conferenze su argomenti speciali affini:

a)

in Scienza dell'alimentazione;

b)

in Oculistica;

c)

in Otorinolaringoiatria;

d)

in Odontoiatria;

e)

in Dermatologia.

Art. 420. - La Direzione della scuola sara' tenuta, alternativamente, per un biennio dal professore di Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal professore di igiene.

Art. 421. - La frequenza alle lezioni ed ai tirocini e' obbligatoria; i tirocini pratici si svolgeranno secondo il regolamento interno della scuola presso gli Istituti di igiene, di Clinica pediatrica, di Psicologia e presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Bologna.

Art. 422. - Gli iscritti, alla fine del 1° anno di corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative a tale anno. Alla fine del 2° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico delle materie relative al 2° corso, per poter essere ammessi all'esame di diploma, che verra' rilasciato previa discussione di una tesi.

Art. 423. - Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola, soltanto a coloro che abbiano conseguito, con particolari meriti, la specializzazione in Igiene o in Pediatria.

Scuola di perfezionamento in Chirurgia toracica

Art. 424. - Presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Universita' di Bologna e' istituita la scuola di perfezionamento in Chirurgia toracica, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in Chirurgia toracica.

Art. 425. - Alla scuola sono ammessi, previo concorso interno per titoli, i laureati in Medicina e chirurgia che possiedono o la docenza in una disciplina chirurgica o il diploma di specializzazione in Chirurgia.

La durata del corso e' di due anni.

Il numero dei posti e' stabilito in dieci per ogni anno di corso.

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