DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2233
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi, da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto
che l'impresa "Consorzio Elettrico - Serso", con sede in Pergine - frazione Serso (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla, proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Art. 1
L'impresa "Consorzio Elettrico - Serso", con sede in Pergine: - frazione Serso (Trento), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, provvede alla restituzione alla impresa "Consorzio Elettrico - Serso", con sede in Pergine frazione Serso (Trento), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 127. - VILLA
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