DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2262

Type DPR
Publication 1963-12-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla, istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione Ritenuto che l'impresa "Consorzio, Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), rientra tra, le imprese previste dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Consorzio Elettrico Saltusio", con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio Elettrico Saltusio" con sede in S. Martino in Passiria - frazione Saltusio (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, e nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 1963 SEGNI MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 48. - VILLA

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