DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2291

Type DPR
Publication 1963-12-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n 138, contenente norme relative agli indennizzi dal corrispondente alle imprese assoggettate;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Societa' Elettrica Chiusa Tholozan", con sede in Casteldelfino, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Solla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa "Societa' Elettrica Chiusa Tholozan", con sede in Casteldefino (Cuneo), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Societa' Elettrica Chiusa Tholozan", con sede in Casteldelfino (Cuneo), dei beni eventualmente ritenuti, secondo, le disposizioni contenute nell'art 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 15 - VILLA

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