DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2299

Type DPR
Publication 1963-12-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa "Chiarello Alfredo", con sede in ora (Lecce), vico Galilei n. 9, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Art. 1

L'impresa "Chiarello Alfredo", con sede in Corsano (Lecce), vico Galilei n. 9, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2

L'indennizzo, e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla impresa "Chioarello Alfredo", con sede in Corsano (Lecce), vico Galilei n. 97, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SEGNI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 112. - VILLA

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