DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2309

Type DPR
Publication 1963-12-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento o ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative a gli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL

Visto l'art. 76 della Costituzione

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;

Ritenuto che l'impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Marazze frazione Deserto n. 5 (Savona), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi del art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Varazze (Savona) dalla impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Varazze frazione Deserto n. 5 (Savona). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui il precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.

Art. 2

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti della impresa, assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilita', connesse. Gli Stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti compresi di beni trasferiti.

Art. 3

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina comunicata a cura del prefetto di Savona, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentati dalla impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della, comunicazione. La consegna effettuata al rappresentante e dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Savona o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art 1 ed i relativi rapporti giuridici. L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato puo' richiedere l'intervento della forza pubblica. Il verbale di consegna e' valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari. Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentati della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore nel cui contraddittorio e' eseguita l'ammissione nel possesso.

Art. 4

Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attivita' elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque computi gli adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. La impresa e' altresi' tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.

Art. 5

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica, 25 febbraio 1963 n. 138.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle e modalita' di trasferimento si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

SEGNI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1964

Atti del Governo, e registro n. 180, foglio n. 63. VILLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.