DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2318
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto, l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Societa' Industriale Altinese" (S.I.A.), Societa' per azioni, con sede in Perano (Chieti), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito
il Consiglio, dei Ministri Sulla proposta del Ministro, per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
L'impresa della "societa' Industriale Altinese" (S.I.A.), Societa' per azioni, con sede in Perano (Chieti), e trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto, del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
Nazionale per l'Energia Elettrica secondo disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Societa' Industriale Altinese" (S.I.A.), Societa' per azioni, con sede in Perano, (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 87. - VILLA
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