DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2321
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto
che l'impresa appartenente alla Societa' Ofantina Lucana di Elettricita' S.O.L.E., per azioni, con sede in Napoli, via Nicolo' Tommaseo n. 2, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Art. 1
L'impresa della Societa' Ofantina Lucana di Elettricita' S.O.L.E., per azioni, con sede in Napoli, via Nicolo' Tommaseo n. 2, e' trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio, fa consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto, del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 2
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 3
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Ofantina Lucana di Elettricita' S.O.L.E., per azioni, con sede in Napoli, via Nicolo' Tommaseo n. 2, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEGNI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 95. - VILLA
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