DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2335
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la deliberazione n. 2 in data 14 gennaio 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Cuneo con provvedimento n. 23325/4239/Div. IV nella seduta del 27 luglio 1962, con la quale il Consiglio comunale di Casteldelfino (Cuneo) ha deciso di provvedere all'acquisto dalla S.I.F. (Societa' Idroelettrica Fucine) dell'impianto per la distribuzione locale dell'energia elettrica;
Ritenuto che il relativo contratto e' stato stipulato in data 23 marzo 1963, e che il comune di Castedelfino (Cuneo), avendo iniziato l'esercizio dell'attivita' elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;
Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto e' da comprendere tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Casteldelfino (Cuneo). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Art. 2
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del predetto di Cuneo, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa, che effettuano la consegna, stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui il precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
Art. 4
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 5
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
SEGNI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 71. - VILLA
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