DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2354
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli a trasferimenti all'ENEL;
Visto l'art. 76 della costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta municipale di Mola di Bari (Bari) n. 92 del 30 gennaio 1963, ratificata dal Consiglio comunale con provvedimento n. 39 del 2 marzo 1963, vistata dalla Prefettura di Bari con atto n. 10099/2 del 28 febbraio 1963, con la quale e' stato deciso il riscatto e rilievo, con decorrenza 9 gennaio 1963, dell'attivita' elettrica precedentemente esercitata da altra impresa nella frazione di "Cozze";
Ritenuto che il comune di Mola di Bari, avendo iniziato l'esercizio dell'attivita' elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge stessa;
Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto e' da comprendere tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sulla
proposta proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1943, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dall'impresa del comune di Mola di Bari (Bari) nella frazione di "Cozze". Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Art. 2
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Bari, con l'indicazione delle data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dell'impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Bari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.
Art. 4
L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.
Art. 5
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
SEGNI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 21. - VILLA
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