DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2355
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 727, contenente le norme relative al subingresso dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nei rapporti giuridici dei Comuni e Province costituiti anteriormente al 31 gennaio 1962;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che il "Consorzio dei Comuni della Media e Bassa Val di Non per lo sfruttamento delle acque dei torrenti Sporeggio e Lovernatico", con sede in Spormaggiore (Trento), rientra tra i Consorzi previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, 727;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:
Art. 1
Sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i rapporti giuridici relativi alle attivita' elettriche comprese tra i compiti statutari del "Consorzio dei Comuni della Media e Bassa Val di Non per lo sfruttamento delle acque dei torrenti Spareggio e Lovernatico", con sede in Spormaggiore (Trento).
Art. 2
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del Commissario del Governo la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni relative al trasferimento dei rapporti giuridici di cui all'art. 2, ai legali rappresentanti del Consorzio che indicheranno i rapporti giuridici stessi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. LA indicazione dei rapporti giuridici e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i relativi rapporti giuridici trasferiti.
Art. 4
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici di cui agli articoli precedenti. I legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici, indicando specificatamente quelli pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. Il Consorzio di cui all'art. 1 e' altresi' tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne i rapporti giuridici relativi alle attivita' elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Art. 5
L'indennizzo e' determinato dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dei decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, e 22 maggio 1963, n. 727.
Art. 6
Per quanto non espressamente visto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, 36.
SEGNI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 67. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.