DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1963, n. 2356

Type DPR
Publication 1963-12-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1982, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la deliberazione n. 53, in data 28 ottobre 1963, ricevuta dalla Prefettura di Pisa il 18 novembre 1963, al n. 10643/4, con la quale il Consiglio comunale di Buti (Pisa) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al comune di Buti (Pisa) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1613, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' elettriche esercitate dalla impresa del comune di Buti (Pisa), nella borgata di "Panicale". Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.

Art. 2

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina e' comunicata a cura del prefetto di Pisa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. La consegna e' effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Pisa o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1062, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalita' di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della. Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

SEGNI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 68. - VILLA

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