DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2378
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e' aggiunto quello di "Ricerca operativa". Art. 46, relativo all'Istituto di statistica e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'Istituto di statistica, per le materie di Statistica, Statistica economica, Statistica giudiziaria, Statistica sociale, Statistica sanitaria, Demografia e sociologia, funziona come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario". L'art. 48, relativo agli istituti della Facolta' di economia e commercio, e' abrogato e sostituito dal seguente: Art. 48. - Alla Facolta', di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti: 1) Istituto di diritto - per tutti gli insegnamenti giuridici della Facolta' per il corso di laurea di diploma in Statistica. 2) Istituto di Economia - per gli insegnamenti di Economia politica e di Scienze delle finanze e diritto finanziario. 3) Istituto di Geografia economica - per gli insegnamenti di Geografia, economica, di Geografia politica ed economia dei trasporti. 4) Istituto di Lingue - per tutti gli insegnamenti di Lingue impartiti nella Facolta'. 5) Istituto di Matematica finanziaria - per gli insegnamenti di Matematica generale, di Matematica finanziaria, di Elementi di matematica. 6) Istituto di Merceologia per gli insegnamenti di Merceologia e delle ulteriori discipline che possono essere istituite a carattere tecnico-chimico. 7) Istituto di Politica economica - per gli insegnamenti di Economia e politica agraria, di Politica economica e finanziaria, Economia e finanza delle imprese di assicurazione. 8) Istituto di Ragioneria pubblica e privata - per gli insegnamenti di Ragioneria generale e applicata, Contabilita' nazionale, Ragioneria pubblica. 9) Istituto di Statistica - per gli insegnamenti di Statistica, Statistica economica, Statistica sociale, Statistica giudiziaria, Statistica sanitaria, Demografia, Sociologia. 10) Istituto di Storia economica e sociale - per gli insegnamenti di Storia economica di storia delle dottrine economiche, Storia delle esplorazioni geografiche. 11) Istituto di Tecnica economica - per gli insegnamenti di Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale, Organizzazione aziendale, Ricerca operativa. Dopo l'articolo 48, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla regolamentazione degli istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio. Art. 49. - La direzione degli istituti di cui all'articolo precedente spetta: al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento del Diritto commerciale per l'Istituto di Diritto; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento dell'Economia politica per l'Istituto di Economia; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Geografia economica per l'Istituto di Geografia economica; al professore di ruolo di Lingue che sara' designato dal Consiglio di Facolta' per l'Istituto di Lingue; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Matematica finanziaria per l'Istituto di Matematica finanziaria; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Merceologia per l'Istituto di Merceologia; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Politica economica e finanziaria per l'Istituto di Politica economica; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Ragioneria generale e applicata per l'Istituto di Ragioneria pubblica e privata; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Statistica per l'Istituto di Statistica; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento di Storia economica per l'Istituto di Storia economica e sociale; al professore di ruolo che impartisce l'insegnamento della Tecnica commerciale e industriale per l'Istituto di Tecnica economica. I professori di ruolo s'intendono riferiti ai corsi per laurea. Nel caso di sdoppiamento di corsi, la direzione spetta al professore che 6 piu' anziano per appartenenza al Consiglio di Facolta'. In mancanza di professore di ruolo la direzione sara' tenuta dal professore che sara' designato dal Consiglio di Facolta'.
SEGNI GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 50. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.