DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 1

Type DPR
Publication 1964-01-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento della "Semeiotica medica" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Pavia il 23 dicembre 1963 aggiuntivo alla convenzione, stipulata anch'essa in Pavia il 29 luglio 1958, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 1285, con la quale veniva istituito un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della "Semeiotica medica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pavia.

Art. 2

Con il presente atto aggiuntivo viene elevato da, lire 8.000.000 a L. 3.800.000 il contributo annuo che l'Ente sovventore e' tenuto a versare all'Universita' di Pavia per il mantenimento del posto di cui al precedente articolo e conseguentemente il relativo importo di lire 600.000 a L. 760.000 pari al 20% del nuovo contributo di cui sopra per la costituzione dello speciale fondo di quiescenza e previdenza che possa eventualmente spettare al titolare del predetto posto.

Art. 3

Il posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 cessa dall'essere destinato all'insegnamento di "Semeiotica medica" e viene invece assegnato all'insegnamento di una disciplina che sara' indicata dalla Facolta' interessata in relazione alle particolari esigenze didattiche della Facolta' stessa.

SEGNI GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1964

Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 11. - VILLA

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 1

Rep. n. 131/D UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA Atto aggiuntivo alla convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di Semeiotica medica presso la Facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosessantatre, il giorno ventitre del mese di dicembre in Pavia presso il rettorato dell'Universita'. Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958 n. 1285, venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1958, n. di repertorio 29/C-10 tra l'Universita' degli studi e l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Semeiotica medica presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' anzidetta; che essendosi in questo frattempo verificato l'evento del l'assorbimento di detto posto di ruolo nei ruoli organici dello Stato, l'Ospedale civile "San Martino - di Mede Lomellina, con lettera in data 7 dicembre 1963, n. 1327 di protocollo, diletta al Magnifico rettore dell'Universita', si e' offerto di continuare a sovvenzionare la spesa per il mantenimento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di una disciplina medica che sara' indicata dalla Facolta' di Medicina e chirurgia, in relazione a particolari esigenze didattiche della facolta' stessa; che la Facolta' di Medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle rispettive adunanze del giorno 18, 19 e 20 dicembre 1963 (allegati nn. 1, 2 e 3) hanno concordemente dichiarato di accettare con il piu' vivo gradimento, fatte salve le superiori autorizzazioni, di mantenere operante la convenzione a suo tempo stipulata mediante l'offerta di finanziamento di un altro posto di professore di ruolo, dando mandato al Magnifico rettore di procedere con l'Ente finanziatore alla stipulazione del presente atto aggiuntivo e modificativo della convenzione sopra menzionata tutto cio' premesso avanti di me dott. Umberto Marchi, nato a Padova il 13 dicembre 1904, direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Pavia, funzionario delegato con decreto rettorale in data 16 novembre 1952, a ricevere e a rogare gli atti ed i contratti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Universita' medesima, sono personalmente comparsi i signori: da una parte il prof. Luigi De Caro, nato a Parigi il 19 marzo 1901, domiciliato in Pavia, il quale agisce nella sua qualita' di rettore Magnifico e di presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita', espressamente autorizzato alla stipulazione del presente atto in virtu' delle delibere sopra indicate; e dall'altra il dott. ing. Silvio Ciampanelli, nato a Valle Lomellina il 20 settembre 1898, nella sua qualita' di presidente dell'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina, conformemente alla delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Ente in data 7 dicembre 1963 ed approvata dall'autorita' tutoria in data 17 dicembre 1963 (qui allegata sub 4). Essi comparenti, da me ufficiale rogante personalmente conosciuti e della cui identita' e piena capacita' giuridica sono certo, dando esecuzione ai precedenti accordi e confermando le premesse di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue: La convenzione stipulata in Pavia in data 29 luglio 1963 tra l'Universita' degli studi e l'Ospedale "San Martino" di Mede Lomellina, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1958, n 1285, e' modificata e integrata nei suoi articoli come segue, ferme restando tutte le altre condizioni in essa previste e che non fossero qui menzionate: Art. 1. Presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pavia sara' istituito ai sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati all'organico, un posto di professore di ruolo da destinare ad un insegnamento che sara' indicato dalla. Facolta' di Medicina e chirurgia in relazione a particolari esigenze didattiche della Facolta' stessa.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 2

Art. 2. L'Ospedale a San Martino" di Mede Lomellina, conformemente alla deliberazione adottata dal proprio Consiglio di amministrazione in data 7 dicembre 1963, approvata dall'autorita' tutoria in data 17 dicembre successivo, si obbliga a corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Pavia, per il finanziamento del posto di professore di ruolo cosi' istituito: a) la somma di L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) a decorrere dalla data di nomina del titolare che sara' designato a coprire la cattedra; b) l'importo di L. 760.000 (settecentosessantamila) pari al 20% della somma anzidetta per la copertura degli oneri, inerenti al trattamento di previdenza, che possono eventualmente spettare al titolare dell'accennato posto, come previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste al successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza e previdenza.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 3

Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Universita' di Pavia in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 4

Art. 4. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di Importo superiore a quello indicato alla lettera a) del precedente art. 2, l'Ente finanziatore si obbliga ad elevare Il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Resta inteso che l'aumento del contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data in cui inizieranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 5

Art. 5. L'Universita' degli studi di Pavia, dal canto suo, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente corrisposti al professore di ruolo, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio di predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro. L'Universita' degli studi di Pavia si obbliga pure a versare integralmente allo Stato il 20% sugli emolumenti dovuti al titolare della cattedra come previsto all'art. 2, per il fondo di previdenza e assistenza. Detto versamento sara' effettuato in conto entrata del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 6

Art. 6. Qualora il presente atto non sia rinnovato alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi quivi previsti, Ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di ruolo cosi' istituito restera' senz'altro soppresso e il titolare cessera' dal servizio.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina, presso l'universita' di Pavia, del titolare dell'istituendo posto di ruolo. Ove non sia denunciata almeno un anno prima dalla scadenza, essa si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo.

Atto aggiuntivo Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina-art. 8

Art. 8. La presente convenzione, redatta in carta legale, e' esente da tasse di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55), perche' stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Pavia. Ad essa sono allegate le copie autentiche delle deliberazioni citate nelle premesse e nel testo di cui costituiscono parte integrante. Essa sara' resa esecutiva allorche' verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il provvedimento legislativo che ne disporra' l'approvazione e istituira' il posto di professore di ruolo di cui essa e' oggetto. Richiesto io ufficiale rogante ricevo il presente atto di cui ho dato congiuntamente lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volonta' da esse espressa e, in prova di cio', qui di seguito con me si sottoscrivono. F.to Luigi DE CARO, rettore " ing. Silvio CIAMPANELLI, presidente dell'Ospedale San Martino Mede " Umberto MARCHI, ufficiale rogante Registrato a Pavia il 24 dicembre 1963 al n. 1949 Atti pubbl. vol. 220. Esatte lire (esente). Il Direttore

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