LEGGE 3 febbraio 1964, n. 3
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Norme generali
Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire, preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.
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