LEGGE 3 febbraio 1964, n. 3

Type Legge
Publication 1964-02-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Norme generali

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero, uguale e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire, preferenze nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.