LEGGE 4 febbraio 1964, n. 6
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata, per l'anno solare 1963, la concessione a favore del comune di Roma di un contributo di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica. La somma di lire 5 miliardi di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della, spesa del Ministero dell'interno.
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