DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1964, n. 23

Type DPR
Publication 1964-02-07
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 29 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sui commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica, e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Le disposizioni concernenti la tassa di compensazione sul solfuro di carbonio (voce della tariffa doganale n. 28.15-1) stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica. 5 giugno 1962, n. 530, successivamente prorogate fino al 7 dicembre 1962 con il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1962, n. 1267 e fino al 7 dicembre 1963 con il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1963, n. 237, sono ulteriormente prorogate dall'8 dicembre 1963 al 31 marzo 1964. Durante quest'ultimo periodo, tale tassa e' ridotta a lire 1351,50 per 100 kg. di prodotto.

Art. 2

Nei limiti dei contingenti fissati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunita', si applica temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura indicata per ciascun prodotto nella, tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI FERRARI-AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte del conti, addi' 22 febbraio 1964

Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 115 - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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