DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 24
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a BruXelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 e' sospesa l'applicazione del dazio per le noci di acagiu' (voce della tariffa doganale n. 08.01-D-II-b) per i pimenti del genere "Capsicum" non tritati ne' macinati, altri (voce della tariffa doganale n. 09.04-A-II-c-1) e per i pimenti dal genere "Capsicum" tritati o macinati (voce della, tariffa doganale n. 09.04-B-II-a) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti od originari degli stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla predetta Comunita'.
Art. 2
Dal 1 gennaio 1964 i contingenti annui di caffe' non torrefatto proveniente da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, da ammettere, rispettivamente, al dazio di lire 65 e di lire 100 per kg. netto, sono fissati nella misura di quintali 530.014 per il caffe' non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa, doganale n. 09.01-A-I-a) e di quintali 252 per il caffe' non torrefatto, decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-b).
Art. 3
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i sottoindicati prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio a fianco di ciascuno indicato: a) patate, altre, non nominate, altre (voce della tariffa doganale n. 07.01-A-III-b-2 7,80% b) olio di oliva vergine, in imballaggi im mediati di contenuto netto di 20 kg. o meno (voce, della tariffa doganale ex 15.07-B-II-a 1)............................................. 12,00% c) olio di oliva vergine, altrimenti presen tato, per altri usi (voce della tariffa dogana le n. 15.07-B-II-a-2-aa-beta).................. 12,00% d) solfuro di sodio (voce della tariffa do ganale n. 28.35-A-III-a)....................... 7,50%
Art. 4
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio nel limiti di un contingente di 30.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.
Art. 6
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 2 e 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 116 - VILLA
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