LEGGE 14 febbraio 1964, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da erogare all'Istituto centrale di statistica a titolo di contributo straordinario, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura, effettuato il 15 aprile 1961.
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