DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 61
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali;
Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma e 12, primo comma della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1963, n. 18, col quale sono stati pubblicati i risultati ufficiali del decimo censimento generale della popolazione;
Considerato che dalle province di Bergamo, Padova, Rovigo, Ravenna, Livorno, Macerata, Latina, Cagliari, in base alla popolazione residente risultante dal predetto censimento, spetta un numero di Consiglieri provinciali diverso da quello assegnato, sulla base del censimento del 1951, con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74;
Sulla
proposta del Ministro per l'Interno; Decreta:
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