LEGGE 26 febbraio 1964, n. 67
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359, è sostituito dal seguente: "Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13". Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente: "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età, successiva". La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1964 SEGNI MORO - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.