LEGGE 26 febbraio 1964, n. 68
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, è prorogato al 31 marzo 1964. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1964 SEGNI MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE
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