LEGGE 26 febbraio 1964, n. 68

Type Legge
Publication 1964-02-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, è prorogato al 31 marzo 1964. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1964 SEGNI MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE

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