DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1964, n. 98
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono stati convocati per il giorno di domenica, 10 maggio 1964; Visto l'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 2 della, legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale; Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione residente secondo il censimento del 15 ottobre 1961; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: Alle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone e' assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
REGNI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 35. - VILLA
Tabella
Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Circoscrizioni elettorali
Popolazione 1961
Quozienti interi
Resti
Seggi assegnati
Trieste................ | 298.645 | 14 |18.645| 15 | | | | 2. Gorizia................ | 137.745 | 6 |17.745| 7 | | | | 3. Udine.................. | 415.292 | 20 |15.292| 21 | | | | 4. Tolmezzo............... | 114.263 | 5 |14.263| 6 | | | | 5. Pordenone.............. | 238.353 | 11 |18.353| 12 | | | | |-------------|----------|------|-------- | 1.204.298 | 56 |84.298| 61 | | | | |=============|==========|======|========= N.B. - Alle circoscrizioni, a norma dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, viene assegnato un seggio in piu' rispetto ai quozienti interi, in quanto i resti di ciascuna di esse superano i 10.000 abitanti. Visto, il Ministro per l'interno TAVIANI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.