DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1964, n. 99
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi rispettivamente in data 2 agosto e 14 dicembre 1962 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina del lavoro" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara', senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SEGNI GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 32. - VILLA
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 1
Repertorio n. 446 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa. L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo di due (2) del mese di agosto in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, lungarno Pacinotti n. 8. Davanti a me dott. Carlo. Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori: prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, e domiciliato a Pisa, nella sua qualita' di Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pisa, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, in data 6 luglio 1962, che si allega a questo atto, in estratto autentico sotto la lettera A); cav. del lavoro dott. Harry Bracci Torsi, nato a Pisa, il 3 giugno 1902, nella sua qualita' di presidente della Societa' per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene "Larderello", con sede in Roma, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio della societa' stessa in data 30 aprile 1962, che si allega a questo atto sotto la lettera B), in estratto autentico. Premesso che da vari anni, allo scopo di prevenire e di trovare piu' efficaci forme curative, e' sorto lo studio delle malattie causate dal lavoro nel suoi vari aspetti; che, in seguito ai positivi risultati raggiunti, tale studio ha preso un particolare sviluppo nelle Universita', tanto da indurle ad annoverare tra le materie di insegnamento nelle Facolta' di medicina e chirurgia, quella di "Medicina del lavoro", in alcuni casi impartite da professori di ruolo; che la Societa' per azioni "Larderello" per lo sfruttamento delle forze endogene, desiderando tutelare piu' direttamente ed efficacemente la salute dei propri dipendenti, ha un peculiare evidente interesse al potenziamento della disciplina di "Medicina del lavoro" nella Universita' posta nella Provincia in cui svolge la sua attivita'; che il potenziamento desiderato puo' validamente conseguirsi solo attraverso l'opera di un docente di ruolo, il quale con la continuita' della sua opera di assistenza, di ricerca e di tirocinio diffonde nelle giovani generazioni di medici una speciale conoscenza della disciplina da lui professata; che per tali motivi la Societa' predetta e' venuta nella determinazione di assumersi l'onere relativo alla istituzione di una cattedra di ruolo di Medicina del lavoro nella Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa. Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualifica rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di voler ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 2
Art. 2. La Societa' "Larderello" S.p.A. si obbliga di versare, alla Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1 a decorrere dalla data di nomina dei titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) annue pari all'importo della spesa prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, la Societa' "Lardarello" S.p.A., versera' annualmente all'Universita' la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 4
Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Pisa del professore di ruolo titolare della cattedra di cui all'art. 1 e si riterra' automaticamente prorogato di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contribuito secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo della cattedra di Medicina del lavoro si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 6
Art. 6. La Societa' "Larderello" S.p.A. si obbliga inoltre a versare all'Universita' degli studi di Pisa oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 640.000 (seicentoquarantamila) annue, pari al 20% del contributo di L. 3.200.000 al fine di fronteggiare gli oneri relativi ai trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza. La Societa' "Larderello" S.p.A. si obbliga, altresi', ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto alla eventuale maggiorazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa, in esecuzione degli accordi sopracitati, si obbliga di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di Medicina del lavoro nel loro importo al lordo di ogni ritenuta. L'Universita' degli studi di Pisa, versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 6 per gli effetti suindicati. Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro.
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-art. 8
Art. 8. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). E' richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Alessandro FAEDO, n.n. Timbro: "Larderello" S.p.A.; F.to Harry BRACCI TORSI, presidente: F.to Carlo. Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante. Registrato a Pisa il 10 agosto 1962 al n. 425, vol. 232, mod. 1. Esatte L. duecento (L. 200). p. Il direttore: SCOPELLITI Antonino (firma illeggibile).
Convenzione istituzione di un posto di professore Facolta' di medicina Universita' di Pisa-Atto Aggiuntivo
Repertorio n. 457 Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa. L'anno millenovecentosessantadue (1962) e questo di quattordici (14) del mese di dicembre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' degli studi di Pisa, lungarno Pacinotti n. 8; Davanti a me dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Pisa, autorizzato a redigere ed a ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni sono comparsi personalmente i signori: prof. Alessandro Faedo, nato a Chiampo (Vicenza) il 18 novembre 1913, e domiciliato a Pisa, nella sua qualita' di Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Pisa, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, in data 26 ottobre 1962, che si allega a questo atto, in estratto autentico sotto la lettera A); cav. del lavoro dott. Harry Bracci Torsi; nato a Pisa, il 3 giugno 1902, nella sua qualita' di presidente della Societa' per azioni per lo sfruttamento delle forze endogene "Larderello", con sede in Roma, delegato alla firma del presente atto, di cui alla deliberazione del Consiglio della societa' stessa in data 30 aprile 1962, che si allega a questo atto sotto la lettera B), in estratto autentico. Premesso che con convenzione stipulata il 2 agosto 1962, registrata il 10 successivo al n. 425, vol. 232, mod. 1, la predetta Societa' "Larderello" S.p.A. si e' assunto l'onere di finanziare un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di Medicina del lavoro, presso la Facolta' di medicina e chirurgia; che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera n. 5976 in data 29 agosto 1962, ha fatto presente che, in relazione ai recenti miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari, il contributo annuo per il mantenimento di un posto di professore di ruolo deve essere elevato da L. 3.200.000 a L. 3.800.000, oltre il 20% per il trattamento di quiescenza. Tutto cio' premesso le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso: La convenzione, stipulata in data 2 agosto 1962, tra l'Universita' degli studi di Pisa e la Societa' "Larderello" S.p.A. e' modificato come segue: Art. 1. - Negli articoli 2 e 3 la somma ivi specificata di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) e' elevata a L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila) annue per il finanziamento del posto convenzionato di professore di ruolo di cui trattasi. Nell'art. 4 le somme ivi indicate di L. 640.000 (seicentoquarantamila) e di L. 3.200.000 (tremilioniduecentomila) sono rispettivamente elevate a L. 760.000 (settecentosessantamila) e a L. 3.800.000 (tremilioniottocentomila). Questo atto stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Pisa, sara' registrato in esenzione della tassa di bollo e di registro e conseguenziali a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sostituito con l'art. 45 della legge 24 giugno 1962, n. 1073. E' richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in foglio uno di cui tre pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti, che la approvano dichiarandola pienamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che lo sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Alessandro FAEDO, n.n. F.to Harry BRACCI TORSI, n.n. F.to Carlo Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante. Registrato a Pisa il 17 dicembre 1962, al n. 1454. Vol. 233, mod. I. Esatte L. Gratis. Il direttore: SCOPELLITI Antonino
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