LEGGE 24 febbraio 1964, n. 112
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dalla entrata in vigore della legge medesima, dal seguente: "Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 febbraio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE
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