LEGGE 5 marzo 1964, n. 120
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato ti previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui allo articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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