LEGGE 9 marzo 1964, n. 121

Type Legge
Publication 1964-03-09
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio devono - ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici - assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi. Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle città i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle città con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle città con un numero di abitanti interiore.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.