LEGGE 9 marzo 1964, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione di un contribuito straordinario di lire 30 milioni a favore del Comitato organizzatore del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale, per la organizzazione del Congresso stesso.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.