LEGGE 23 marzo 1964, n. 134

Type Legge
Publication 1964-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I numeri 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, cono sostituiti dai seguenti: 1) approvano, in attuazione dei programmi deliberati dai Ministro, i progetti per lavori, fornitura e prestazioni fino all'importo di lire 500 milioni e provvedono, ove occorra, all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori. Copia dei relativi atti è trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando tuttavia l'importo dei lavori superi i 200 milioni di lire ed all'esecuzione si intenda provvedere in economia ovvero mediante appalto a trattati privata o col sistema della concessione l'approvazione deve essere preceduta da apposita autorizzazione ministeriale. Resta nella competenza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti delle opere che eccedano la circoscrizione di un Provveditorato; 3) approvano, nei casi di somma urgenza di cui allo articolo 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, i progetti per i lavori occorrenti ancorchè non compresi in programma, di importo non superiore ai 20 milioni di lire dandone immediata notizia al Ministero; 4) concludono ed approvano le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando ciò che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi i 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione dello stesso contratto; 5) riconoscono l'inapplicabilità totale o parziale delle clausole penali inserite nei contratti relativi ad opere da essi gestite, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione abbandona non superi 60 milioni di lire.

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