DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1964, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;
Convenzione sulla. Nomenclatura per la classificazione delle merici nelle tariffe doganali e relativo annesso;
Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi:
Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi iternazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisci la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi: Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati: b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita', europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e da esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare temporanee modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita', di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;
Sentito
il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 39 giugno 1964 e' temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per il caffe' non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa doganale 09.01-A-I-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortato dai certificati prescritti od originario degli Stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare associati alla predetta Comunita'. Durante lo stesso periodo per il medesimo prodotto proveniente dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortato dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita' il vigente regime daziario si applica temporaneamente nella misura di lire 60,00 per kg. netto.
Art. 2
La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido (voce della tariffa doganale 17.01) disposta, per tutte le provenienze, dal 15 novembre 1963 ai 31 marzo 1964 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1963, n. 1732, e' prorogata fino al 31 luglio 1964.
Art. 3
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1964 e' temporaneamente sospesa per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi anche decolorati altri, non nominati (voce della tariffa doganale 17.03-B-IV).
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta(Ufficiale.
SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 78. - VILLA
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